Statuto

SOCIETÀ ITALIANA

DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

STATUTO

e

REGOLAMENTO

Approvati dall’Assemblea dei soci tenutasi a Bologna il giorno 18 marzo 2005

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

2005



STATUTO

Art. 1 - FINALITÀ

Art. 2 - ATTIVITÀ

Art. 3 - SOCI

Art. 4 - ORGANI

Art. 5 - IL PRESIDENTE

Art. 6 - I VICEPRESIDENTI

Art. 7 - IL CONSIGLIO

Art. 8 - IL COMITATO DEI DOCENTI

Art. 9 - IL COORDINATORE DEL COMITATO DEI DOCENTI

Art. 10 - L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 11 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 13 - IL SEGRETARIO

Art. 14 - GRUPPI DI RICERCA

Art. 15 - CONGRESSI

Art. 16 - QUOTA SOCIALE

Art. 17 - ESPULSIONE DEL SOCIO

Art. 18 - PATRIMONIO SOCIALE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 19 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art. 20 - REVISIONE DELLO STATUTO

 

 



Art. 1 - FINALITÀ

1. - La Società Italiana di Filosofia del diritto ha il fine di promuovere lo sviluppo degli studi e la discussione pubblica dei problemi attinenti alla discipline filosofico-giuridiche in tutta la loro estensione e articolazione con specifico riferimento a quelle attualmente comprese nel settore scientifico-disciplinare JUS 20.

Art. 2 - ATTIVITÀ

1. - La Società svolge un’opera di informazione e di collegamento tra gli studiosi, di aggregazione degli interessi scientifici, di diffusione e tutela delle discipline accademiche interessate, nonché ogni altra attività idonea a realizzare il fine di cui all’art. 1.

2. - La Società promuove l’organizzazione di seminari e congressi.

3. - La Società, in quanto le sue risorse finanziarie lo consentano, cura la pubblicazione di:

(a) una rivista scientifica;

(b) un bollettino di informazione intorno alle iniziative culturali e alle pubblicazioni pertinenti ai settori di studi interessati;

(c) una collana di studi.

Art. 3 - SOCI

1. - Sono soci ordinari della Società i professori ordinari, straordinari, associati, di ruolo, fuori ruolo e a riposo, nonché i ricercatori di ruolo, delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1 che ne facciano domanda.

2. - Sono altresì soci i cultori e gli studiosi delle predette discipline, qualora ne facciano domanda, e sempre che tale domanda sia accolta dall’Ufficio di Presidenza.

3. - Sono inoltre soci i cultori e gli studiosi di discipline diverse da quelle di cui all’art. 1, qualora ne facciano domanda, e sempre che tale domanda sia accolta dal Consiglio.

4. - L’Assemblea su proposta del Presidente della Società o del Consiglio, può conferire la qualità di socio onorario ad insigni studiosi italiani o stranieri.

Art. 4 - ORGANI

1. - Sono organi della Società:

(a) il Presidente;

(b) i due Vicepresidenti;

(c) l’Ufficio di Presidenza;

(d) il Consiglio ;

(e) il Comitato dei docenti delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1;

(f) il Coordinatore del Comitato di cui alla lettera precedente;

(g) l’Assemblea;

(h) il Collegio dei Probiviri;

(i) il Segretario.

Art. 5 - IL PRESIDENTE

1. - Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi.

2. - Sono eleggibili alla carica di Presidente i professori ordinari di ruolo, fuori ruolo e a riposo. I candidati sono designati dal Comitato dei docenti, di cui al successivo art. 8.

3. - Il Presidente resta in carica due anni. Non è eleggibile per oltre due mandati consecutivi.

4. - Il Presidente rappresenta la Società.

5. - Il Presidente convoca l’Assemblea, ne fissa l’ordine del giorno, la presiede, cura l’attuazione delle sue deliberazioni.

6. - Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l’ordine del giorno, lo presiede, cura l’attuazione delle sue deliberazioni.

7. - Il Presidente firma i mandati di pagamento. Esercita ogni altra funzione a lui conferita dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

8. - Il Presidente può delegare temporaneamente le sue funzioni ad uno dei due Vicepresidenti o ad entrambi.

9. - In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte pro tempore dal Vicepresidente più anziano.

Art. 6 - I VICEPRESIDENTI

1. – I due Vicepresidenti sono eletti dall’Assemblea dei soci tra i professori di ruolo delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1. Restano in carica due anni. Non sono eleggibili per oltre due mandati consecutivi.

2. - I Vicepresidenti curano la pubblicazione del bollettino, di cui all’art. 2, terzo comma, lettera (b), coadiuvati da un gruppo redazionale da essi designato.

3. - Esercitano ogni altra funzione attribuita loro dall’Ufficio di Presidenza.

Art. 7 - IL CONSIGLIO

1. - Il Consiglio è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dagli ex Presidenti ancora in servizio presso l’Università, dal Coordinatore del Comitato dei docenti e da un massimo di otto membri elettivi.

2. - I membri elettivi del Consiglio sono eletti dall’Assemblea dei soci. Ogni socio può esprimere una sola preferenza. L’elettorato passivo spetta ai membri del Comitato dei docenti di cui all’art. 8 con almeno sette anni di anzianità in prima fascia. La loro candidatura è valida se presentata da almeno un ventesimo del numero totale dei membri del Comitato dei docenti di cui all’art. 8 che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. La presentazione va fatta alla Presidenza, anche per via telematica, ed i presentatori non possono sottoscrivere più di una candidatura al Consiglio. I candidati al Consiglio ed i membri di diritto dello stesso non possono sottoscrivere candidature. I membri elettivi del Consiglio restano in carica due anni e non sono eleggibili per oltre due mandati consecutivi.

3. - Il Consiglio dà la sua consulenza su tutte le materie di cui si occupa la Società; cura la preparazione dei congressi biennali sotto l’aspetto scientifico e della comunicazione locale e promuove ogni iniziativa volta a favorire l’interazione e le sinergie tra la Società Italiana di Filosofia del diritto e gli studiosi del diritto positivo, la realtà delle professioni e degli operatori del diritto, nonché gli studiosi di discipline diverse dalle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1.

Art. 8 - IL COMITATO DEI DOCENTI

1. - Fanno parte del Comitato dei Docenti delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1 i soci che siano professori di ruolo di tali discipline.

2. - Le adunanze del Comitato sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti.

3. - Il Comitato promuove lo sviluppo della didattica universitaria e la ricerca scientifica nelle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1.

Art. 9 - IL COORDINATORE DEL COMITATO DEI DOCENTI

1. - Il Comitato di cui all’articolo precedente elegge nel suo seno un Coordinatore.

2. - Il Coordinatore resta in carica due anni. Non é eleggibile per oltre due mandati consecutivi.

Art. 10 - L’UFFICIO DI PRESIDENZA

1. - L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, dai due Vicepresidenti e dal Coordinatore del Comitato dei docenti.

2. - Esercita le funzioni ad esso conferite dal presente Statuto.

Art. 11 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI

1. - L’Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria ogni due anni.

2. - È convocata in via straordinaria dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, o quando ne facciano richiesta per iscritto almeno venti soci.

3. - Le adunanze dell’Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

4. - Ogni socio esprime il proprio voto personalmente o a mezzo di altro socio cui abbia conferito delega scritta. A ciascun socio non può essere conferita più di una delega.

5. - L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto all’art. 20. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. - Esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci designati dall’Assemblea tra i professori di ruolo, fuori ruolo e a riposo.

2. - Al Collegio dei Probiviri compete la tutela del decoro della Società.

Art. 13 - IL SEGRETARIO

1. - Il Segretario è nominato dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza.

2. - Il Segretario esercita le funzioni di cassiere, controfirma i mandati di pagamento, redige i verbali delle adunanze e i comunicati relativi all’attività sociale, cura la corrispondenza.

Art. 14 - GRUPPI DI RICERCA

1. - La Società favorisce la formazione di gruppi di ricerca scientifica che promuovono studi, anche interdisciplinari, su settori e temi specifici delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1.

2. - I Gruppi di ricerca possono proporre all’Assemblea articolati progetti in ordine alla scelta dei temi e dei relatori di Congressi nazionali della Società.

Art. 15 - CONGRESSI

1. - I Congressi nazionali della Società hanno luogo ogni due anni.

2. - La sede, i temi e i relatori sono designati dal Consiglio, sentita l’Assemblea.

3. - Per l’organizzazione logistica dei Congressi, l’Ufficio di Presidenza può avvalersi della collaborazione di uno o più gruppi di ricerca.

Art. 16 - QUOTA SOCIALE

1. - Ai soci ordinari è fatto obbligo di versare una quota annuale, il cui ammontare è deliberato dall’Ufficio di Presidenza.

2. - Il socio moroso è invitato al pagamento delle quote, anche arretrate, con lettera raccomandata.

3. - Il socio moroso non ha il diritto di voto.

Art. 17 - ESPULSIONE DEL SOCIO

1. - Il Consiglio, su parere del Collegio dei Probiviri e del Comitato dei docenti, propone all’Assemblea l’espulsione del socio la cui condotta sia lesiva del decoro della Società.

2. - La delibera di espulsione è insindacabile.

Art. 18 - PATRIMONIO SOCIALE E GESTIONE FINANZIARIA

1. - Il patrimonio della Società è costituito dalle quote sociali, dai contributi di enti pubblici e privati, nonché dagli avanzi di gestione approvati dal Consiglio.

2. - Le entrate sono depositate ad interesse presso un istituto di credito designato dal Presidente.

3. - La gestione finanziaria della Società è disciplinata dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 19 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

1. - Il Regolamento di attuazione del presente Statuto è approvato dall’Assemblea su proposta del Presidente.

Art. 20 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. - Il presente Statuto non può essere modificato se non con una deliberazione dell’Assemblea, convocata esclusivamente a tale scopo. La deliberazione è assunta a maggioranza degli aventi diritto.


REGOLAMENTO

Art. 1 - SEDE DELLA SOCIETÀ

Art. 2 - ANNO FINANZIARIO

Art. 3 - DOMANDA DI ADESIONE

Art. 4 - PAGAMENTI DELLE QUOTE SOCIALI

Art. 5 - CORRISPONDENZA

Art. 6 - VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 7 - BILANCIO

Art. 8 - REVISORI DEI CONTI

Art. 9 - UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 10 - IL CONSIGLIO

Art. 11 – IL COMITATO DEI DOCENTI

Art. 12 - CONCORSI

Art. 13 - IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE

Art. 14 - RIVISTA DELLA SOCIETÀ

 

 



Art. 1 - SEDE DELLA SOCIETÀ

l. - La Società Italiana di Filosofia del diritto ha sede amministrativa presso l’Università in cui è incardinato il Presidente in carica.

Art. 2 - ANNO FINANZIARIO

1. - L’anno finanziario coincide con l’anno solare.

Art. 3 - DOMANDA DI ADESIONE

1. - La domanda di adesione è presentata al Presidente.

Art. 4 - PAGAMENTI DELLE QUOTE SOCIALI

1. - Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale relativa all’anno in corso entro un mese dalla nomina e, negli anni successivi, entro il mese di gennaio.

2. - In caso di ritardo, il Segretario rivolge al socio moroso un invito al pagamento con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso inutilmente un altro mese, il socio moroso può essere dichiarato dimissionario con deliberazione insindacabile del Presidente.

3. - Il socio moroso non è ammesso al voto se non a seguito del pagamento delle quote, anche relative ad anni precedenti, da lui dovute.

Art. 5 - CORRISPONDENZA

1. - Il Segretario cura la corrispondenza in partenza della Società, conservandone copia integrale nell’archivio, ove saranno conservate altresì le carte in arrivo.

Art. 6 - VERBALI DELLE ADUNANZE

1. - Il Segretario redige i verbali delle adunanze dell’Assemblea,  dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio.

2. - I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 - BILANCIO

l. - Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, redige il bilancio preventivo e consuntivo.

2. - Il bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza nel mese di dicembre.

3. - Il bilancio consuntivo è sottoposto all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza nel mese di gennaio.

Art. 8 - REVISORI DEI CONTI

1. - L’Assemblea, sentito l’ufficio di Presidenza, elegge il Collegio dei revisori dei conti.

2. - Al verbale di approvazione del bilancio consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 9 - UFFICIO DI PRESIDENZA

1. - L’Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque ogniqualvolta ne facciano richiesta scritta almeno due membri.

2. - I membri dell’Ufficio di Presidenza che risultino assenti non giustificati a più riunioni consecutive sono considerati dimissionari.

ART. 10 - IL CONSIGLIO

1. - Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria tre volte l’anno.

2. - Le adunanze del Consiglio sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti.

3. - Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 – IL COMITATO DEI DOCENTI

1. - Le adunanze del Comitato dei docenti delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1 sono convocate e presiedute dal Coordinatore, che stabilisce altresì l’ordine del giorno.

Art. 12 - CONCORSI

1. - In vista delle finalità di cui all’art. 1 dello Statuto, la Società può bandire concorsi per ricerche e pubblicazioni scientifiche. Il bando è deliberato dal Consiglio.

2. - I concorsi banditi, di cui al comma precedente, sono giudicati da una commissione nominata dal Consiglio in seno ai soci che siano, o siano stati, professori di ruolo delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1.

3. - I bandi di concorso e i giudizi delle commissioni giudicatrici sono pubblicati a cura della Società.

Art. 13 - IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE

1. Gli organi della Società utilizzano effettivamente nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, ogni volta che ciò risulti utile o opportuno, ed anche in sede consultiva, organizzativa o deliberativa, idonee tecnologie informatiche e telematiche di comunicazione quali, a titolo esemplificativo, posta elettronica, siti internet e sistemi di videoconferenza, ovvero ogni altro mezzo tecnologico adeguato all’atto o all’attività da compiere.

Art. 14 - RIVISTA DELLA SOCIETÀ

1. - Ove non sia possibile o opportuna la fondazione di una rivista propria della Società, il Consiglio, sentito il Comitato dei docenti, può conferire la qualità di organo sociale ad una o più riviste esistenti, con il consenso degli organi direttivi delle stesse, e senza pregiudizio della reciproca autonomia scientifica e amministrativa.

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