SOCIETÀ
ITALIANA
DI
FILOSOFIA DEL DIRITTO
STATUTO
e
REGOLAMENTO
Approvati
dall’Assemblea dei soci tenutasi a Bologna il giorno 18 marzo
2005
FACOLTÀ
DI GIURISPRUDENZA
ALMA
MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
2005
STATUTO
Art. 1 - FINALITÀ
Art. 2 - ATTIVITÀ
Art.
3 - SOCI
Art. 4 - ORGANI
Art. 5 - IL PRESIDENTE
Art.
6 - I VICEPRESIDENTI
Art. 7 - IL CONSIGLIO
Art. 8 - IL COMITATO DEI DOCENTI
Art. 9 - IL COORDINATORE DEL COMITATO DEI
DOCENTI
Art. 10 - L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 11 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 13 - IL SEGRETARIO
Art. 14 - GRUPPI DI RICERCA
Art. 15 - CONGRESSI
Art. 16 - QUOTA SOCIALE
Art. 17 - ESPULSIONE DEL SOCIO
Art. 18 - PATRIMONIO SOCIALE E GESTIONE
FINANZIARIA
Art. 19 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Art. 20 - REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 1 -
FINALITÀ
1. - La
Società Italiana di Filosofia del diritto ha il fine di
promuovere lo sviluppo degli studi e la discussione pubblica dei
problemi attinenti alla discipline filosofico-giuridiche in tutta la loro estensione e articolazione con specifico riferimento a
quelle attualmente comprese nel settore scientifico-disciplinare JUS 20.
Art. 2 -
ATTIVITÀ
1. - La
Società svolge un’opera di informazione e di
collegamento tra gli studiosi, di aggregazione degli interessi
scientifici, di diffusione e tutela delle discipline accademiche
interessate, nonché ogni altra attività idonea a
realizzare il fine di cui all’art. 1.
2. - La
Società promuove l’organizzazione di seminari e
congressi.
3. - La
Società, in quanto le sue risorse finanziarie lo consentano,
cura la pubblicazione di:
(a) una rivista
scientifica;
(b) un bollettino di
informazione intorno alle iniziative culturali e alle pubblicazioni
pertinenti ai settori di studi interessati;
(c) una collana di studi.
Art. 3 - SOCI
1. - Sono soci ordinari
della Società i professori ordinari, straordinari,
associati, di ruolo, fuori ruolo e a riposo, nonché i
ricercatori di ruolo, delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1 che ne facciano domanda.
2. - Sono
altresì soci i cultori e gli studiosi delle predette
discipline, qualora ne facciano domanda, e sempre che tale domanda sia
accolta dall’Ufficio di Presidenza.
3. - Sono inoltre soci i
cultori e gli studiosi di discipline diverse da quelle di cui
all’art. 1, qualora ne facciano domanda, e sempre che tale
domanda sia accolta dal Consiglio.
4. - L’Assemblea
su proposta del Presidente della Società o del Consiglio,
può conferire la qualità di socio onorario ad
insigni studiosi italiani o stranieri.
Art. 4 - ORGANI
1. - Sono organi della
Società:
(a) il Presidente;
(b) i due Vicepresidenti;
(c) l’Ufficio di
Presidenza;
(d) il Consiglio ;
(e) il Comitato dei
docenti delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1;
(f) il Coordinatore del
Comitato di cui alla lettera precedente;
(g) l’Assemblea;
(h) il Collegio dei
Probiviri;
(i) il Segretario.
Art. 5 - IL
PRESIDENTE
1. - Il Presidente
è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei due
terzi.
2. - Sono eleggibili alla
carica di Presidente i professori ordinari di ruolo, fuori ruolo e a
riposo. I candidati sono designati dal Comitato dei docenti, di cui al
successivo art. 8.
3. - Il Presidente resta
in carica due anni. Non è eleggibile per oltre due mandati
consecutivi.
4. - Il Presidente
rappresenta la
Società.
5. - Il Presidente convoca
l’Assemblea, ne fissa l’ordine del giorno, la
presiede, cura l’attuazione delle sue deliberazioni.
6. - Il Presidente convoca
il Consiglio, ne fissa l’ordine del giorno, lo presiede, cura
l’attuazione delle sue deliberazioni.
7. - Il Presidente firma i
mandati di pagamento. Esercita ogni altra funzione a lui conferita dal
presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.
8. - Il Presidente
può delegare temporaneamente le sue funzioni ad uno dei due
Vicepresidenti o ad entrambi.
9. - In caso di
impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte pro
tempore dal Vicepresidente più anziano.
Art. 6 - I
VICEPRESIDENTI
1. – I due
Vicepresidenti sono eletti dall’Assemblea dei soci tra i
professori di ruolo delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1. Restano in carica due anni. Non sono
eleggibili per oltre due mandati consecutivi.
2. - I Vicepresidenti
curano la pubblicazione del bollettino, di cui all’art. 2,
terzo comma, lettera (b), coadiuvati da un gruppo redazionale da essi
designato.
3. - Esercitano ogni altra
funzione attribuita loro dall’Ufficio di Presidenza.
Art. 7 - IL CONSIGLIO
1. - Il Consiglio
è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dagli ex
Presidenti ancora in servizio presso l’Università,
dal Coordinatore del Comitato dei docenti e da un massimo di otto
membri elettivi.
2. - I membri elettivi del
Consiglio sono eletti dall’Assemblea dei soci. Ogni socio
può esprimere una sola preferenza. L’elettorato
passivo spetta ai membri del Comitato dei docenti di cui
all’art. 8 con almeno sette anni di anzianità in
prima fascia. La loro candidatura è valida se presentata da
almeno un ventesimo del numero totale dei membri del Comitato dei
docenti di cui all’art. 8 che siano in regola con il
pagamento delle quote sociali. La presentazione va fatta alla
Presidenza, anche per via telematica, ed i presentatori non possono
sottoscrivere più di una candidatura al Consiglio. I
candidati al Consiglio ed i membri di diritto dello stesso non possono
sottoscrivere candidature. I membri elettivi del Consiglio restano in
carica due anni e non sono eleggibili per oltre due mandati consecutivi.
3. - Il Consiglio
dà la sua consulenza su tutte le materie di cui si occupa la
Società; cura la preparazione dei congressi biennali sotto
l’aspetto scientifico e della comunicazione locale e promuove
ogni iniziativa volta a favorire l’interazione e le sinergie
tra la
Società Italiana di Filosofia del diritto e gli studiosi del
diritto positivo, la realtà delle professioni e degli
operatori del diritto, nonché gli studiosi di discipline
diverse dalle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1.
Art. 8 - IL
COMITATO DEI DOCENTI
1. - Fanno parte del
Comitato dei Docenti delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1 i soci che siano professori di ruolo di
tali discipline.
2. - Le adunanze del
Comitato sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti.
3. - Il Comitato promuove
lo sviluppo della didattica universitaria e la ricerca scientifica
nelle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1.
Art. 9 - IL
COORDINATORE DEL COMITATO DEI DOCENTI
1. - Il Comitato di cui
all’articolo precedente elegge nel suo seno un Coordinatore.
2. - Il Coordinatore resta
in carica due anni. Non é eleggibile per oltre due mandati
consecutivi.
Art. 10 -
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
1. - L’Ufficio
di Presidenza è composto
dal Presidente, che lo presiede, dai due Vicepresidenti e dal
Coordinatore del Comitato dei docenti.
2. - Esercita le funzioni
ad esso conferite dal presente Statuto.
Art. 11 -
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
1. - L’Assemblea
dei soci si riunisce in via ordinaria ogni due anni.
2. - È
convocata in via straordinaria dal Presidente, sentito
l’Ufficio di Presidenza, o quando ne facciano richiesta per
iscritto almeno venti soci.
3. - Le adunanze
dell’Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci
presenti.
4. - Ogni socio esprime il
proprio voto personalmente o a mezzo di altro socio cui abbia conferito
delega scritta. A ciascun socio non può essere conferita
più di una delega.
5. - L’Assemblea
delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto
all’art. 20. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
6. - Esercita ogni altra
funzione ad essa attribuita dal presente Statuto e dal relativo
Regolamento di attuazione.
Art. 12 - IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. - Il Collegio dei
Probiviri è composto da tre soci designati
dall’Assemblea tra i professori di ruolo, fuori ruolo e a
riposo.
2. - Al Collegio dei
Probiviri compete la tutela del decoro della Società.
Art. 13 - IL
SEGRETARIO
1. - Il Segretario
è nominato dal Presidente, sentito l’Ufficio di
Presidenza.
2. - Il Segretario
esercita le funzioni di cassiere, controfirma i mandati di pagamento,
redige i verbali delle adunanze e i comunicati relativi
all’attività sociale, cura la corrispondenza.
Art. 14 - GRUPPI
DI RICERCA
1. - La
Società favorisce la formazione di gruppi di ricerca
scientifica che promuovono studi, anche interdisciplinari, su settori e
temi specifici delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1.
2. - I Gruppi di ricerca
possono proporre all’Assemblea articolati progetti in ordine
alla scelta dei temi e dei relatori di Congressi nazionali della
Società.
Art. 15 -
CONGRESSI
1. - I Congressi nazionali
della Società hanno luogo ogni due anni.
2. - La sede, i temi e i
relatori sono designati dal Consiglio, sentita l’Assemblea.
3. - Per
l’organizzazione logistica dei Congressi, l’Ufficio
di Presidenza può avvalersi della collaborazione di uno o
più gruppi di ricerca.
Art. 16 - QUOTA
SOCIALE
1. - Ai soci ordinari
è fatto obbligo di versare una quota annuale, il cui
ammontare è deliberato dall’Ufficio di Presidenza.
2. - Il socio moroso
è invitato al pagamento delle quote, anche arretrate, con
lettera raccomandata.
3. - Il socio moroso non
ha il diritto di voto.
Art. 17 -
ESPULSIONE DEL SOCIO
1. - Il Consiglio, su
parere del Collegio dei Probiviri e del Comitato dei docenti, propone
all’Assemblea l’espulsione del socio la cui
condotta sia lesiva del decoro della Società.
2.
- La delibera di espulsione è insindacabile.
Art. 18 -
PATRIMONIO SOCIALE E GESTIONE FINANZIARIA
1. - Il patrimonio della
Società è costituito dalle quote sociali, dai
contributi di enti pubblici e privati, nonché dagli avanzi
di gestione approvati dal Consiglio.
2. - Le entrate sono
depositate ad interesse presso un istituto di credito designato dal
Presidente.
3. - La gestione
finanziaria della Società è disciplinata dal
Regolamento di attuazione del presente Statuto.
Art. 19 -
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
1. - Il Regolamento di
attuazione del presente Statuto è approvato
dall’Assemblea su proposta del Presidente.
Art. 20 -
REVISIONE DELLO STATUTO
1. - Il presente Statuto
non può essere modificato se non con una deliberazione
dell’Assemblea, convocata esclusivamente a tale scopo. La
deliberazione è assunta a maggioranza degli aventi diritto.
REGOLAMENTO
Art.
1 - SEDE DELLA SOCIETÀ
Art.
2 - ANNO FINANZIARIO
Art. 3 - DOMANDA DI ADESIONE
Art.
4 - PAGAMENTI DELLE QUOTE SOCIALI
Art. 5 - CORRISPONDENZA
Art. 6 - VERBALI DELLE ADUNANZE
Art. 7 - BILANCIO
Art. 8 - REVISORI DEI CONTI
Art. 9 - UFFICIO DI PRESIDENZA
ART. 10 - IL CONSIGLIO
Art.
11 – IL COMITATO DEI DOCENTI
Art. 12 - CONCORSI
Art. 13 - IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE
INFORMATICHE E TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE
Art. 14 - RIVISTA DELLA SOCIETÀ
Art. 1 - SEDE
DELLA SOCIETÀ
l. - La
Società Italiana di Filosofia del diritto ha sede
amministrativa presso l’Università in cui
è incardinato il Presidente in carica.
Art. 2 - ANNO
FINANZIARIO
1. - L’anno
finanziario coincide con l’anno solare.
Art. 3 - DOMANDA
DI ADESIONE
1. - La domanda di
adesione è presentata al Presidente.
Art. 4 -
PAGAMENTI DELLE QUOTE SOCIALI
1. - Il socio è
tenuto al pagamento della quota sociale relativa all’anno in
corso entro un mese dalla nomina e, negli anni successivi, entro il
mese di gennaio.
2. - In caso di ritardo,
il Segretario rivolge al socio moroso un invito al pagamento con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso inutilmente un
altro mese, il socio moroso può essere dichiarato
dimissionario con deliberazione insindacabile del Presidente.
3. - Il socio moroso non
è ammesso al voto se non a seguito del pagamento delle
quote, anche relative ad anni precedenti, da lui dovute.
Art. 5 -
CORRISPONDENZA
1. - Il Segretario cura la
corrispondenza in partenza della Società, conservandone
copia integrale nell’archivio, ove saranno conservate
altresì le carte in arrivo.
Art. 6 - VERBALI
DELLE ADUNANZE
1. - Il Segretario redige
i verbali delle adunanze dell’Assemblea,
dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio.
2. - I verbali sono
firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 7 - BILANCIO
l. - Il Presidente,
coadiuvato dal Segretario, redige il bilancio preventivo e consuntivo.
2. - Il bilancio
preventivo è sottoposto all’approvazione
dell’Ufficio di Presidenza nel mese di dicembre.
3. - Il bilancio
consuntivo è sottoposto all’approvazione
dell’Ufficio di Presidenza nel mese di gennaio.
Art. 8 - REVISORI
DEI CONTI
1. -
L’Assemblea, sentito l’ufficio di Presidenza,
elegge il Collegio dei revisori dei conti.
2. - Al verbale di
approvazione del bilancio consuntivo è allegata la relazione
del Collegio dei revisori.
Art. 9 - UFFICIO
DI PRESIDENZA
1. - L’Ufficio
di Presidenza è convocato dal Presidente almeno due volte
l’anno e comunque ogniqualvolta ne facciano richiesta scritta
almeno due membri.
2. - I membri
dell’Ufficio di Presidenza che risultino assenti non
giustificati a più riunioni consecutive sono considerati
dimissionari.
ART. 10 - IL CONSIGLIO
1. - Il Consiglio
è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria
tre volte l’anno.
2. - Le adunanze del
Consiglio sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti.
3. - Il Consiglio delibera
a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Art. 11 – IL COMITATO DEI DOCENTI
1. - Le adunanze del
Comitato dei docenti delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1 sono convocate e presiedute dal
Coordinatore, che stabilisce altresì l’ordine del
giorno.
Art. 12 - CONCORSI
1. - In vista delle
finalità di cui all’art. 1 dello Statuto, la
Società può bandire concorsi per ricerche e
pubblicazioni scientifiche. Il bando è deliberato dal
Consiglio.
2. - I concorsi banditi,
di cui al comma precedente, sono giudicati da una commissione nominata
dal Consiglio in seno ai soci che siano, o siano stati, professori di
ruolo delle discipline filosofico-giuridiche di cui all’art. 1.
3. - I bandi di concorso e
i giudizi delle commissioni giudicatrici sono pubblicati a cura della
Società.
Art. 13 - IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE DI
COMUNICAZIONE
1. Gli organi della
Società utilizzano effettivamente nell’ambito
dello svolgimento delle proprie attività, ogni volta che
ciò risulti utile o opportuno, ed anche in sede consultiva,
organizzativa o deliberativa, idonee tecnologie informatiche e
telematiche di comunicazione quali, a titolo esemplificativo, posta
elettronica, siti internet e sistemi di videoconferenza, ovvero ogni
altro mezzo tecnologico adeguato all’atto o
all’attività da compiere.
Art. 14 - RIVISTA
DELLA SOCIETÀ
1. - Ove non sia possibile
o opportuna la fondazione di una rivista propria della
Società, il Consiglio, sentito il Comitato dei docenti,
può conferire la qualità di organo sociale ad una
o più riviste esistenti, con il consenso degli organi
direttivi delle stesse, e senza pregiudizio della reciproca autonomia
scientifica e amministrativa.